Art. 3.
(Compiti della Conferenza unificata).

      1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», provvede alla individuazione degli indirizzi generali di intervento allo scopo di garantire la presenza omogenea e diffusa dello spettacolo dal vivo sul territorio, assicurando la salvaguardia delle specificità di carattere locale e delle minoranze linguistiche.
      2. In particolare, gli indirizzi generali individuati ai sensi del comma 1 concernono:

          a) la definizione dei criteri relativi agli interventi di sostegno dello spettacolo dal vivo, tenuto conto dei valori di riconosciuta qualità culturale, progettuale e imprenditoriale;

          b) la definizione delle linee generali per l'assegnazione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, considerando come obiettivo prioritario il conseguimento di una diffusione e di una circolazione omogenea delle attività sul territorio, allo scopo di favorirne la fruizione specie nelle aree in cui le diverse forme dello spettacolo dal vivo risultano meno presenti;

          c) la verifica dell'effettiva attuazione delle linee generali di cui alla lettera b), nonché del rapporto di efficacia tra l'investimento delle risorse e gli obiettivi culturali conseguiti, attraverso la previsione di appositi strumenti di monitoraggio a livello nazionale;

          d) la promozione, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze, di accordi di programma con la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «ARCUS Spa» per l'individua- zione

 

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degli obiettivi da perseguire tramite l'utilizzo degli investimenti destinati dalla medesima società alle attività e alle strutture dello spettacolo dal vivo;

          e) l'individuazione dei progetti ritenuti di interesse nazionale nonché, attraverso l'Ente teatrale italiano (ETI), la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare una politica di scambi su un piano di reciprocità con i Paesi esteri e, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea, allo scopo consentire la realizzazione di tali progetti mediante apposite convenzioni;

          f) la definizione di interventi tesi a favorire la promozione di nuovi talenti, la valorizzazione della produzione artistica ispirata alla contemporaneità, la sperimentazione, la ricerca, l'interdisciplinarità, la multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture, nonché la formazione del personale artistico, tecnico ed amministrativo;

          h) la promozione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera c);

          i) la predisposizione di progetti pluriennali relativi alla manutenzione, al restauro, alla conservazione e all'incremento del patrimonio materiale rappresentato dalle strutture destinate allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo;

          l) la costituzione di un archivio nazionale delle attività di spettacolo, quale terminale di una rete di analoghe strutture istituite su base regionale, al fine di conservare e patrimonializzare la memoria dello spettacolo, avvalendosi delle strutture dell'ETI;

          m) la stipulazione di convenzioni tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per assicurare alle attività dello spettacolo dal vivo adeguati spazi di programmazione e di informazione;

 

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          n) la promozione di politiche regionali in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nei settori dello spettacolo dal vivo;

          o) la semplificazione delle procedure necessarie allo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo, a livello nazionale, regionale e locale.

      3. All'attuazione degli indirizzi generali individuati dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 2 provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, con il supporto istruttorio e operativo del Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), numero 2).
      4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, si provvede alla ridefinizione delle finalità dei soggetti dello spettacolo dal vivo la cui attività è prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
      5. Con i decreti di cui al comma 4, si provvede, oltre che all'attuazione dei princìpi generali stabiliti dall'articolo 1, all'individuazione di idonee modalità operative volte a garantire l'autonomia artistica, la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione delle spese, l'economicità delle attività nel loro complesso e l'efficienza delle attività gestionali, nonché la verifica del rapporto tra investimenti e produttività degli stessi.
      6. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo dello spettacolo dal vivo, l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo è determinato su base triennale ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione della delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).